Se siete arrivati fin qui, scommetto che…
Dovete fare dei lavori in casa ma non volete buttar via i vostri soldi!
Indovinato, vero?
Avete sentito parlare di queste “detrazioni fiscali” ma non avete idea di cosa siano e di come fare per ottenerle, già il nome vi spaventa un po’ e non sapete a chi rivolgervi per avere informazioni.
Lo so, vi siete persi in mille articoli sul web e nelle spiegazioni del cuggino furbo che ha un commercialista ancora più furbo, ma non preoccupatevi.
Oggi proverò a spiegarvi in maniera semplice, con la mia miniguida, ciò che è essenziale sapere su detrazioni fiscali e lavori edili.
Cominciamo subito!
- In cosa consistono le agevolazioni fiscali?
Si tratta di detrazioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero l’IRPEF.Per lavori effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017 ammontano al 50% delle spese sostenute con un limite di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Dal 1 gennaio 2018, invece, sarà possibile detrarre il 36% degli importi spesi fino ad un massimo di 48.000 euro per ogni unità immobiliare per ogni anno.
La detrazione fiscale è ripartita in 10 quote annuali dello stesso importo, a partire dall’anno in cui è stata sostenuta la spesa, per proseguire nei 9 anni successivi.
Quindi…non riavrete i soldi indietro, come molti pensano, ma pagherete meno tasse allo Stato!
- Chi ha diritto alla detrazione fiscale?
Di base possono usufruire della detrazione fiscale sui lavori edili tutti i contribuenti, ovvero coloro che pagano l’IRPEF, che siano o meno residenti in Italia.Per farla breve: se lavori paghi l’IRPEF e se paghi l’IRPEF puoi usufruire delle detrazioni fiscali.
Un errore frequente è pensare che soltanto i proprietari degli immobili possano richiedere la detrazione fiscale, ma, attenzione, non è così!Le detrazioni spettano anche ad altri soggetti che godono del cosiddetto diritto reale sull’immobile che può essere l’uso, l’usufrutto, il diritto di superficie (nel caso per esempio di assegnatari di alloggi popolari), ma anche i locatari, comodatari, soci di cooperative e simili.
Anche il familiare convivente del proprietario dell’immobile, che sia il marito o la moglie, oppure il componente dell’unione civile, o ancora un parente entro il terzo grado di parentela ha diritto alla richiesta di detrazioni: l’essenziale è che viva insieme al proprietario dell’immobile.
Dal 1 gennaio 2016 può richiedere la detrazione anche il convivente del proprietario. Oppure, in caso di separazione avvenuta, può richiedere la detrazione il coniuge separato a cui sia stato assegnato l’immobile di cui è proprietario l’altro coniuge.
- Quali interventi edilizi sono detraibili?
Sono detraibili sia interventi da realizzarsi su unità immobiliari appartenenti a un soggetto singolo, sia interventi che riguardano le parti comuni di edifici residenziali.Per gli immobili residenziali di proprietà privata sono ammessi a detrazione fiscale gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.Gli immobili possono appartenere a qualsiasi categoria catastale tra quelle residenziali (contrassegnate con la lettera A in catasto), anche rurali.
Per gli interventi su parti comuni ad esempio appartenenti ad un condominio (facciate, scale comuni, androni, canne fumarie, coperture, solo per fare qualche esempio) sono detraibili tutti gli interventi già elencati per gli immobili di proprietà privata ed in aggiunta anche gli interventi di manutenzione ordinaria.
Se avete subito quello che viene chiamato “un evento calamitoso” ovvero un terremoto, un’alluvione, la caduta di una slavina o di una frana sulla vostra casa potete ricostruirla o riparare i danni subiti in ogni caso, anche se i lavori che avete bisogno di fare non rientrano nei casi precedenti.
Attenzione però…deve essere stato dichiarato lo stato di emergenza altrimenti addio detrazioni.Potete chiedere le detrazioni fiscali anche se: dovete realizzare un’autorimessa o posti auto di proprietà comune, dovete eliminare delle barriere architettoniche che non permettono a voi o a un vostro parente di usufruire dell’abitazione (es. realizzazione di un montascale in androne condominiale, realizzazione di ascensore privato) oppure dovete installare apparecchi che permettano la migliore fruizione dell’appartamento da parte dei diversamente abili o ancora se dovete rendere più sicura la vostra casa (installazione di grate, cancelli, porte blindate, rilevatori di apertura, serrature, vetri antisfondamento, casseforti, tapparelle metalliche, apparecchi antifurto, videosorveglianza e simili).
Possono usufruire delle detrazioni anche gli interventi di riduzione dell’inquinamento acustico e gli interventi finalizzati al risparmio energetico o alla produzione di energia da fonti rinnovabili, nonchè le opere di miglioramento statico degli edifici e di bonifica dall’amianto.
Ciò che molti non sanno è che anche le spese per la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza sul cantiere e tutte le altre prestazioni professionali necessarie possono essere detratti, come anche l’acquisto dei materiali e persino – udite udite! – gli oneri di urbanizzazione da corrispondere al comune, i diritti di segreteria per pratiche edilizie e le imposte di bollo!
- Cosa si deve fare per ottenere la detrazione?
Oggi la procedura è stata semplificata rispetto al passato.Occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali dell’immobile (foglio, particella e subalterno) e i riferimenti dell’atto di proprietà o del contratto di affitto o di altro documento che dà diritto a richiedere la detrazione.Altra cosa fondamentale da fare è pagare tutto con bonifico, ne esiste uno speciale per le detrazioni fiscali di cui dovete chiedere quando andate in banca o alla posta in cui è indicata causale e riferimento alla norma specifica sulle detrazioni (sono disponibili anche per chi utilizza l’home banking) e soprattutto conservare tutti i bonifici che devono riportare il codice fiscale del beneficiario del pagamento (impresa, comune, azienda fornitrice di materiali) e del beneficiario della detrazione (voi), compresi quelli fatti al comune per il pagamento del contributo di costruzione o all’architetto/ingegnere che ha curato il progetto e la direzione dei lavori.
Dovete poi inviare una raccomandata o una comunicazione via PEC se questa modalità è già attiva nella vostra regione, alla ASL di riferimento, comunicando le generalità del committente ovvero di colui che detrarrà gli importi, il tipo di intervento da realizzare, rientrante in uno dei casi di cui abbiamo parlato prima, i dati dell’impresa esecutrice dei lavori con specifica assunzione di responsabilità della stessa che dichiara di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri (d.lgs. 81/2008) e gli obblighi sulla contribuzione.
Serve, poi: domanda di accatastamento, se l’immobile non è ancora registrato in catasto, ricevute dell’imposta comunale pagata, delibera di condominio se i lavori riguardano parti comuni, dichiarazione di consenso da parte del proprietario dell’immobile qualora il committente non sia proprietario, idoneo titolo abilitativo edilizio richiesto dalla normativa vigente per svolgere i lavori…il che ci porta al punto 5.
- É necessario presentare una pratica edilizia per ottenere le detrazioni fiscali?
Sono certa che moltissimi di voi a questa domanda risponderanno di si…sbagliando!La risposta giusta è invece che è necessario presentare una pratica edilizia se i lavori da realizzare sono di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia, ma non per la manutenzione ordinaria.Infatti, le ultime modifiche al Testo Unico dell’Edilizia, che spesso troverete abbreviato in T.U.E., ovvero il dPR 380/2001, avvenute nel 2016, hanno liberalizzato l’esecuzione di una serie di interventi tra cui quelli di manutenzione ordinaria, quelli di eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino modifiche alla sagoma dell’edificio, l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici e tutti gli altri interventi elencati all’art. 6 del T.U.E. denominato “Attività Edilizia Libera”, appunto.
Quindi, ricapitolando, se i lavori che dovete fare rientrano in una delle precedenti categorie, oppure sono lavori di manutenzione ordinaria che riguardano parti comuni, non occorre presentare una pratica edilizia al comune ma si ha comunque diritto alle detrazioni fiscali, ovviamente seguendo tutte le indicazioni prescritte.
Per gli altri interventi si può presentare una CILA (manutenzione straordinaria: se per esempio dovete ridistribuire la casa, rifare gli impianti, frazionare o accorpare due immobili, in generale inserire elementi architettonici nuovi), una SCIA (per ristrutturazione e restauro: se dovete intervenire anche sulle parti strutturali dell’immobile).
Uno degli errori che ho riscontrato più spesso nell’impostazione delle pratiche edilizie è sicuramente quello di utilizzare la CILA per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria, per le quali non necessiterebbe nessuna pratica e che comunque non sono ammesse a detrazione nel caso di interventi su immobili di un singolo proprietario.
Si crede erroneamente che in questo modo le opere eseguite diventino automaticamente di manutenzione straordinaria, ma ciò sicuramente non è!!!
Come al solito, quello che può salvarvi da improvvidi lavori che non saranno poi meritevoli di detrazione, è evitare l’improvvisazione ed affidarsi a chi ha la conoscenza, perchè la conoscenza è potere e nel vostro caso sono anche soldi risparmiati.
Se avete ancora dubbi e volete saperne di più, commentate qui sotto o scrivetemi in privato.
Sempre perchè la conoscenza è potere, vi lascio QUI il link da cui potete scaricare gratuitamente la guida alle detrazioni realizzata dall’Agenzia delle Entrate, nell’ultima versione aggiornata a settembre 2017, che contiene queste e molte altre informazioni utili a chi sta per cominciare una ristrutturazione.
Tra le principali novità di quest’ultima versione ci sono le detrazioni maggiorate per il miglioramento strutturale degli immobili che si trovano in aree a rischio sismico 1 (il più elevato) e la possibilità di richiedere contributi anche per l’acquisto di immobili ricostruiti con classe di rischio ridotta, fino ad un massimo di 96.000 euro. Ma di questo, parleremo più nel dettaglio.
Nel frattempo al lavoro, knowledge is power! (o, se preferite, la conoscenza è potere e, aggiungo io, la legge non ammette ignoranza!)