Oggi parliamo di un argomento molto dibattuto in edilizia ed urbanistica, ed oggetto di numerose pronunce da parte dei tribunali, cercando di fare chiarezza, districandoci tra definizioni, regolamenti edilizi e sentenze che hanno fatto – come si dice in gergo – giurisprudenza: i volumi tecnici.
Che cos’è un Volume Tecnico?Definizioni.
Partirei dalla definizione che il recente Regolamento Edilizio Tipo della Regione Puglia, dove vivo e lavoro, che in ogni caso ricalca quella impostata a livello nazionale. La definizione è la N. 31:
Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
Di seguito, a titolo esemplificativo, sono elencate le possibili tipologie che possono rientrare nella definizione di volume tecnico:
a) le cabine elettriche ed i locali caldaia;
b) i locali per il trattamento ed il condizionamento dell’aria;
c) i locali per il trattamento ed il deposito di acque idrosanitarie, serbatoi idrici;
d) i volumi extracorsa degli ascensori e i relativi locali macchina;
e) gli apparati tecnici per la sicurezza e l’igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiere;
f) lo spazio necessario per l’accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani, in conformità alle leggi igienico-sanitarie, a servizio della società di gestione del servizio;
g) torrini scala;
h) le installazioni di impianti a pannelli solari termici o fotovoltaici;
i) tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque assimilabili.
Dunque, ricapitolando, il Volume Tecnico per sua definizione è un volume strumentale, necessario, del quale non si può fare a meno, che assolve ad una specifica funzione di contenimento di macchinari e apparati tecnici, oppure di copertura e protezione dei collegamenti verticali. Il Regolamento Edilizio Tipo ci dice anche un’altra cosa importante: che quella relativa ai volumi tecnici è una definizione che assume rilevanza urbanistica. Questo significa che la classificazione di un volume come “volume tecnico” incide sui parametri edilizi relativi al progetto.
Ciò appare ancora più chiaro se si spiega che i volumi tecnici non vengono computati nel calcolo della volumetria complessiva consentita, purché si pongano in rapporto di funzionalità necessaria rispetto all’utilizzo della costruzione e purché non assumano caratteristiche di vani utilizzabili come abitabili.
Questa interpretazione è stata per la prima volta messa nero su bianco con una circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1973, la numero 2474 del 03/01/1973, che ha risposto ad alcune richieste di chiarimenti in merito, formulate dai Comuni. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, all’uopo interpellato, ha espresso il proprio parere. In particolare:
I volumi tecnici debbono:
1) avere stretta connessione con la funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici
2) essere determinati dalla impossibilità tecnica di poterne provvedere l’inglobamento entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti della normativa.
Ciò premesso, il Consiglio Superiore propone la seguente definizione:
«Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’eccesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche».
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici fa presente, a titolo esemplificativo, che sono da considerare “volumi tecnici” quelli strettamente necessari a contenere i serbatoi idrici, l’extracorsa degli ascensori, i vasi d’espansione dell’impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda. E fin qui siamo allineati con l’odierno RET.
Tuttavia il parere del Consiglio Superiore LL.PP. fa di più: ci dà anche indicazioni su cosa non è da considerare come volume tecnico:
Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatai, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili.
Nel parere è inoltre chiarito che “In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico.” Una affermazione forte, di cui oggi si tiene ben poco conto, ma ci torneremo dopo.
Precisa, infine, il Consiglio Superiore, che la definizione surriferita dell’espressione può trovare applicazione soltanto nei casi in cui i volumi tecnici non siano diversamente definiti o disciplinati dalle norme urbanistico-edilizie vigenti nel Comune.
E questo in effetti è stato fatto da molti Comuni, onde evitare interpretazioni ambigue e problematiche in sede di approvazione dei progetti di nuova costruzione. Spesso NTA e Regolamenti Edilizi Comunali oggi definiscono i volumi tecnici ed ancor più li qualificano, ne dettano caratteristiche perlopiù dimensionali: in genere superficie massima ed altezza massima.
Questo orientamento si basa su un concetto fondamentale, ovvero che i volumi tecnici non possono essere in alcun modo utilizzati o riconvertiti ai fini abitativi. Perché questo possa essere escluso nella più ampia casistica essi non devono avere caratteristiche di un vano ad uso residenziale: è esclusa quindi l’altezza abitabile, è escluso il rispetto dei parametri aeroilluminanti previsti per i locali di civile abitazione, è escluso che possano essere più ampi rispetto alla superficie minima definita per i monolocali ad uso abitativo dai regolamenti edilizi.
Qual è l’orientamento della giurisprudenza?
Questi concetti sono confermati anche da numerose sentenze, intervenute nel corso del tempo e che sono generalmente concordi tra loro, come le seguenti:
«I “volumi tecnici” sono i volumi – non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo– strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all’interno della parte abitativa dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche» (Cass. pen., sez. III: 3 ottobre 2008, n. 37575, Ronconi; 21 maggio 2008, n. 20267, Valguarnera).
Sono volumi tecnici solo quelli adibiti alla sistemazione di impianti (riscaldamento ascensore etc.) aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati all’interno della parte abitativa (cfr. Cons. St., Sez. V, 31-1-2006, n. 354).
I volumi tecnici non rientrano nel conteggio dell’indice edificatorio, in quanto non sono generatori del c.d. carico urbanistico e la loro realizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni. Essi non possono essere ubicati all’interno della parte abitativa, sicché non sono tali i locali complementari all’abitazione (cfr. Cons. St., Sez. V, 13-5-1997, n. 483), come le soffitte o i bagni, destinati a formare un’unica unità abitativa e privi di una effettiva destinazione ad impianti tecnologici.
Il beneficio del mancato computo volumetrico (derivante dalla iscrizione al concetto di volume tecnico) risulta necessariamente condizionato alla sussistenza dei suddetti presupposti, cosicché non può esistere volume tecnico laddove si tratti di vani che presentano tutte le caratteristiche per essere adibiti all’abitazione» (T.a.r. Lombardia, Brescia, sez. I, 11 febbraio 2010, n. 712).
Quali caratteristiche deve avere un vano tecnico per non essere computato nella volumetria?
Per inserire nel proprio progetto un vano tecnico che possa a tutti gli effetti essere considerato approvabile esso deve:
- Avere dimensioni strumentali ad ospitare macchinari ed impianti per i quali è necessario: a questo proposito può essere utile disegnare il layout interno del vano tecnico, indicando in pianta l’effettivo ingombro dei macchinari da allocare ed allegando le relative schede tecniche.
- Non avere utilizzabilità autonoma ma essere intrinsecamente connesso ed avere uno stretto rapporto di strumentalità con l’edificio principale;
- Rispettare eventuali dimensioni massime di superficie netta imposte da NTA o RE comunali, che in genere si attestano attorno ai 10-15 mq;
- Avere altezza massima 2,40 m, che si riferisce in genere alle destinazioni classificabili come SNR Superficie Non Residenziale, si tratta dell’altezza minima per le superfici accessorie, che non consente di trasformare in alcun modo il vano in abitabile;
- Non ospitare al proprio interno locali aventi destinazioni non consentite come ad esempio bagni, lavanderie, stenditoi ecc.
Deve essere in ogni caso chiaro che il Vano tecnico non deve avere essere progettato con il fine di essere trasformato in un monolocale abitabile, in un bagno, in una lavanderia, in una cucina, in qualsiasi altra stanza che possa essere definita superficie utile residenziale e come tale soggetta al pagamento del contributo di costruzione e computabile nella volumetria ammissibile. L’utilizzo di vani tecnici ai fini abitativi è un cambio d’uso non autorizzato ed integra la violazione edilizia ai sensi dell’art. 31 del dPR 380/2001, e pertanto costituisce un abuso edilizio penalmente perseguibile.
In generale è buona norma non realizzare i volumi tecnici se non strettamente necessari ed utilizzare ad esempio sottotetti esistenti oppure vani interrati o seminterrati per allocarvi gli impianti.
Qualora sia proprio indispensabile realizzare un vano tecnico in copertura è opportuno tenere sempre a mente quanto chiarito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ovvero che “In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico.“.
Questa linea guida è troppo spesso dimenticata, in nome della funzionalità, oppure, nei casi peggiori, della speculazione. Non è infrequente, anche nei casi di edifici di nuova realizzazione, infatti, notare torrini scala dalle dimensioni abnormi, la cui collocazione e la cui estetica non è affatto studiata in termini architettonici e di armonia del prospetto dell’edificio.
È opportuno invece ridurre al minimo le caratteristiche dimensionali di vani tecnici e torrini scala, collocarli sul retro dell’edificio, lontani dal prospetto principale, al fine di nasconderli quanto più possibile alla vista, schermarli sul prospetto attraverso l’utilizzo di parapetti, corrimano o muretti d’ambito più alti, ovvero, laddove non sia possibile mascherarli completamente, inserirli nel contesto di riferimento, armonizzandoli con il prospetto, i suoi colori e i suoi materiali, oppure dando loro una caratterizzazione particolare (es. rivestimento particolare, schermature in legno ecc.).
È inoltre importante, visto che le nuove costruzioni sono soggette all’obbligo di garantire un certo apporto di energia attraverso fonti rinnovabili, comprendere come i volumi tecnici si possano integrare con i pannelli solari/fotovoltaici, studiando l’orientamento dell’edificio, il soleggiamento e quindi la perfetta collocazione dei pannelli rispetto ai vani tecnici, al fine di consentire di massimizzare l’energia prodotta.
Tutti questi accorgimenti consentiranno sicuramente di ottenere un progetto non solo approvabile, ma architettonicamente apprezzabile.
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